Lega Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo

Lega Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo

Robin Gosens, Fiorentina
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo, con tutte le relative squalifiche.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LEONI Giovanni (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BRADARIC Domagoj (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GOSENS Robin Everardus (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). MASINA Adam (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)”.

Gli altri provvedimenti

Serie A
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“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo”. Intanto ecco le parole di Tacchinardi<<<

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