Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Serie A
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo sull'ultima giornata.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Le varie sanzioni

L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku
L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”. Intanto ecco le parole di Giannichedda<<<

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