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Juventus-Napoli – Il CONI pubblica le motivazioni della sentenza

Juventus-Napoli della scorsa stagione

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha pubblicato, sul proprio sito web, le motivazioni della decisione sul mancato match del 4 ottobre 2020

redazionejuvenews

TORINO - Si continua a discutere della vicenda legata alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito al mancato match del 4 ottobre 2020 tra Juventus Napoli. In primo grado, la giustizia sportiva aveva assegnato la vittoria a tavolino ai bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica ai partenopei, per non essersi presentati allo Stadium. La sentenza, confermata in Corte d'Appello, è poi stata annullata in ultima analisi dal Collegio di Garanzia. Dunque, la sfida dovrà essere rigiocata a data ancora da destinarsi.

Oggi, con una nota sul proprio sito ufficiale, il CONI ha voluto pubblicare le motivazioni della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia:

"Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.

Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con  la medesima.

Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione". Ma attenzione perché poco fa sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero: >>>> Colpo Pogba, ora i tifosi sognano davvero: pronto un (doppio) piano! <<<<